Coronavirus, i 25 divieti e le sanzioni possibili: cosa prevede la stretta del Governo

Blindare l’Italia per contenere il nuovo Coronavirus. Il Governo italiano per raggiungere l’obiettivo, cioè limitare il contagio, ha previsto nuove norme di sicurezza e una stretta per chi viola le regole. Così, sono state predisposte multe che vanno da 400 a 3mila euro, con una riduzione del 30% per chi paga entro 30 giorni. Le violazioni nell’ambito di chi guida un mezzo di trasporto, invece, prevedono un inasprimento della pena di un terzo rispetto all’ammontare ordinario. Le Regioni, invece, potranno introdurre misure ulteriormente restrittive qualora la situazione sanitaria all’interno del loro territorio di competenza dovesse aggravarsi. Ma solo nell’ambito delle attività di pertinenza e senza incidere sulle attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale.

Queste in sintesi le novità contenute nel decreto emanato ieri, mercoledì 25 marzo (decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale» 79). All’interno, si trova un elenco di misure per contenere e contrastare i rischi sanitari legati all’epidemia da coronavirus, su specifiche parti o su tutto il territorio nazionale. Misure che, se necessario, possono essere adottate per periodi predeterminati al massimo di trenta giorni; le stesse saranno reiterabili e modificabili anche più volte, fino al 31 luglio 2020 in base all’andamento del virus nel Paese.


I 25 divieti previsti dal decreto

1.Limitazioni alla circolazione

I divieti introdotti dal decreto legge 25 marzo 2020, prevedono la possibilità di limitare la circolazione delle persone, compresa la possibilità di limitare l’allontanamento dal Comune in cui ci trova al momento, se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, oppure da motivi di salute o da altre specifiche ragioni. Ci si potrà allontanare dalla propria abitazione rimanendo in un raggio di 100 metri.

2.Parchi e aree gioco

Chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici. Si possono effettuare passeggiate o portare a spasso gli animali da compagni rimanendo nel limite dei 100 metri d’azione dal proprio abitato.

3.Vietato allontanarsi dal proprio comune

Limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale.

4.Quarantena precauzionale

Applicazione della quarantena precauzionale nei confronti delle persone che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di Covid-19 o che rientrano da aree ubicate al di fuori del territorio italiano.

5.Chi è in quarantena non può uscire

Divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena, se risultate positive al virus.

6.Vietate riunioni e assembramenti

Divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

7.Chiusi teatri, cinema, sale da concerto, da ballo e da gioco

Chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione.

8.Vietate le manifestazioni

Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso.

9.Sospensione di tutte le cerimonie civili e religiose

Sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell’ingresso nei luoghi destinati al culto.

10.Sospesi gli eventi sportivi

Sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi.

11.Sospensione/limitazione delle attività ludiche e motorie

Limitazione nel raggio dei 100 metri dal proprio abitato e sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all’aperto o in luoghi aperti al pubblico al di fuori del limite esposto sopra.

12.Limitazioni e possibili sospensioni del servizio di trasporto

Possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale.

13.Scuole e Università chiuse

Sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado. Il decreto impone quindi la sospensione nelle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani; nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza.

14.Viaggi d’istruzione cancellati

Viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche sospese; così come le attività programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all’estero.

15.Chiusi i musei

Sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004), nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi.

16.Il lavoro negli uffici pubblici

Limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l’erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile.

17.Sospesi tutti i concorsi pubblici e privati

Limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all’assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza; eccezione è fatta per la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi.

18.Limitazioni nelle attività commerciali

Limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio.

19.Chiusi bar e ristoranti

Limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti.

20.Imprese e professionisti

Limitazione o sospensione di altre attività d’impresa o professionali, anche ove comportanti l’esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio; laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale, l’attività sarà sospesa.

21.Stop a fiere e mercati non alimentari

Stop allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità. Nello specifico la Regione Emilia Romagna ha emanato un’ordinanza che prevede la sospensione dei mercati alimentari sul territorio regionale.

22.Divieti di accesso al Pronto Soccorso

Specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso.

23.Residenze per anziani: le regole di accesso

Limitazione dell’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (Rsa), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, nonché agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni.

24.Cosa deve fare chi viene dalle aree a rischio

Sono previsti obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità o dal Ministro della Salute.

25.Stop a riunioni e congressi

Sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza.

Le sanzioni nel dettaglio

Coloro che non rispetteranno le norme di contenimento potranno essere puniti con una sanzione amministrativa variabile dai 400 a 3mila euro. Se il mancato rispetto delle misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo, allora le sanzioni potranno aumentare fino a un terzo. Si potrà ottenere una riduzione del 30% dell’ammontare con pagamento entro 30 giorni dalla notifica del verbale. Una possibile sanzione amministrativa accessoria, a cui si va incontro in caso di violazione delle suddette norme, è la chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

Le sanzioni – emanate dal Prefetto – interessano le attività legate allo spettacolo (cinema, teatro), il gioco (sale scomesse o bingo), eventi e competizioni sportive, il non rispetto della chiusura di servizi educativi per l’infanzia, scuole, università, attività commerciali sospese, bar e ristoranti, attività d’impresa o professionali. In caso di reiterata violazione della stessa disposizione, la sanzione amministrativa è raddoppiata.

Si rischia anche il carcere

Da 3 a 18 mesi di carcere e ammenda da 500 a 5mila euro, per chi diffonde il virus. Confermato invece il carcere fino a 5 anni per chi viola la quarantena: salvo che il fatto costituisca un delitto colposo contro la salute pubblica punito dall’articolo 452 del codice penale con la reclusione fino a 12 anni. Per chi invece è stato multato in base al Dpcm 11 marzo per non aver rispettato i divieti, decadono le accuse di reato e la multa da 206 euro si riduce a 200 euro: viene previsto che si applichi la nuova sanzione (400 euro), ridotta della metà.

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