Denominazione “Prodotto di Montagna”: da oggi si può usare

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento delegato Ue 665/2014 sulle condizioni d’uso in etichetta dell’indicazione facoltativa di qualità prodotto di montagna […]

Da oggi si può usare la denominazione "Prodotto di Montagna"Prodotti animali, vegetali trasformati e lattiero-caseari

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento delegato Ue 665/2014 sulle condizioni d’uso in etichetta dell’indicazione facoltativa di qualità prodotto di montagna. Tale regolamento va a integrare il Reg. Ue 1151/2012 che riordinava i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Per evitare che i consumatori siano indotti in errore, viene disciplinato l’uso del termine in oggetto per i prodotti di origine animale, vegetale e altri prodotti trasformati; per l’individuazione delle zone di montagna, queste sono indicate e descritte sempre nel Regolamento del 2012, e uno dei termini di riferimento è l’altitudine del luogo: 600 m.


In riferimento ai prodotti si intende in particolare:

  • per i prodotti di origine animale

latte e uova, la produzione deve avere luogo nelle zone di montagna; per le carni, gli animali devono essere allevati in zona di montagna. Poiché gli agricoltori spesso acquistano animali giovani, tali animali devono trascorrere almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita in zone di montagna; per gli animali transumanti, questi devono trascorrere almeno un quarto della loro vita in pascoli di montagna. In riferimento alla mangimistica: almeno metà della loro dieta annuale, espressa in % di materia secca, deve consistere in mangimi provenienti da zone di montagna;

  • per i prodotti di origine vegetale: la dicitura può essere utilizzata soltanto se le piante vengono coltivate in zona di montagna.
  • per i prodotti trasformati:
    possono contenere ingredienti non prodotti in zone di montagna, purchè questi non rappresentino più del 50% del peso totale.
  • prodotti lattiero-caseari:
    per prodotti ottenuti in zone di montagna e trasformati altrove, purchè le operazioni di trasformazione avvengano entro un raggio di 30 km dalla zona di montagna in questione.

L’indicazione “prodotto di montagna” è riservata ai prodotti il cui ciclo produttivo è svolto interamente nei Comuni della montagna emiliano-romagnola e, per il nostro territorio i

I Comuni ricompresi sono i seguenti:

Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val Di Taro, Calestano, Compiano, Corniglio, Felino, Fornovo Di Taro, Langhirano, Lesignano Bagni, Monchio Delle Corti, Neviano Arduini, Palanzano, Pellegrino Parmense, Sala Baganza, Solignano, Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo, Valmozzola, Varano Melegari, Varsi.

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