Energia, arriva il nuovo conto termico

Nuovo conto termico: sarà in vigore dal 31 maggio 2016 Il 16 febbraio 2016 è…

Energia, arriva il nuovo conto termicoNuovo conto termico: sarà in vigore dal 31 maggio 2016

Il 16 febbraio 2016 è stato promulgato il decreto sul Nuovo Conto Termico, che entrerà in vigore dal 31 maggio. Nel decreto sono state superate alcune criticità del vecchio sistema di incentivazione. Le regole applicative verranno emanate entro fine luglio, ma già da oggi è possibile fare alcune valutazioni.

Ad oggi, nel vecchio sistema, sono state utilizzate solamente il 10% delle risorse messe a disposizione: la percentuale è destinata ad aumentare nei prossimi mesi, ma i risultati non possono comunque dirsi positivi. Il fallimento del primo conto termico è da attribuirsi alla complessità burocratica, alle minori remunerazioni rispetto alle detrazioni fiscali e alla poca affidabilità per le Pubbliche Amministrazioni, nel caso in cui queste non avessero avuto risorse iniziali sufficienti per coprire l’intero investimento.


L’avvento del Nuovo Conto Termico dovrebbe risolvere queste problematiche: l’incentivo è più remunerativo – soprattutto per quanto riguarda le pompe di calore -, sono state introdotte semplificazioni procedurali e il sistema è diventato utile anche per quelle Amministrazioni che non hanno a bilancio risorse iniziali sufficienti per coprire l’intero investimento.

Tra le semplificazioni procedurali che sono state introdotte c’è il Catalogo degli apparecchi domestici, cioè un elenco di apparecchiature di piccola taglia (caldaie a condensazione e dispositivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili) che avranno accesso a procedure semplificate definite dalle regole che verranno approvate alla fine di luglio.

Per quanto riguarda i privati, sono stati stanziati 700 milioni di euro e i beneficiari sono persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario. Gli interventi incentivati in ambito privato sono:

  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
  • Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 mq è richiesta l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;
  • Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore

Per quanto riguarda le biomasse, possono essere sostituiti esclusivamente generatori alimentati da biomassa, gasolio, carbone e olio combustibile. Fanno eccezione solo le Aziende Agricole situate in aree non metanizzate, a cui è concessa anche la sostituzione di generatori a GPL a patto che i nuovi generatori a biomassa rispettino determinati standard qualitativi relativamente agli inquinanti atmosferici.

L’entità dell’incentivo concesso dipende dall’energia erogata dall’impianto. Essa non è direttamente misurata, ma viene stimata attraverso un calcolo convenzionale. Nonostante ciò, per stimolare un’evoluzione tecnologica, il Nuovo Conto Energia introduce, per impianti superiori a una certa taglia, l’obbligo di contabilizzazione del calore.

L’incentivo erogato non potrà superare il 65% delle spese d’investimento e sarà spalmato su 2 o 5 anni, in relazione alla dimensione dell’impianto.

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