Dal 1 luglio 2022 i forfettari hanno detto addio alla possibilità di scegliere se utilizzare o meno la fattura elettronica. Un cambiamento preannunciato, un nuovo passo in avanti per quello che riguarda la lotta all’evasione fiscale, motivo per cui la fatturazione elettronica è stata introdotta nel sistema economico italiano. Per permettere ai forfettari di riuscire ad abituarsi a questo cambiamento, la legge aveva previsto che fino ad ottobre erano sospese tutte le sanzioni in merito a un’errata gestione della e-fattura.
Ma come in molti sanno, il tempo corre veramente veloce ed ecco che dal 1 ottobre 2022 arriverà lo stop alla moratoria sulle sanzioni per la fattura elettronica in capo ai forfettari. Quindi il documento dovrà essere, obbligatoriamente, emesso entro 12 giorni dal momento in cui l’operazione ha avuto luogo.
Nessun prolungamento dei termini per dei documenti che permettono all’Agenzia delle Entrate di controllare l’andamento dell’economia italiana e quindi capire anche quella che risulta essere la strada migliore da compiere.
Sanzioni e fattura elettronica forfettari
La fattura elettronica per i forfettari ha il medesimo funzionamento previsto anche per tutti gli altri possessori di partita IVA. Quindi anche loro si debbono affidare a dei programmi o a delle piattaforme per poter gestire la contabilità della loro piccola azienda o del loro da liberi professionisti. Un esempio di piattaforma che permette la gestione della e-fattura la si può avere al sito fatturapro.click.
Fino a qui nulla di strano, quello che cambierà dal 1 ottobre è la gestione delle eventuali sanzioni. In materia è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, affermando che qualora la trasmissione della e-fattura al Sistema di Interscambio avvenisse oltre i termini previsti dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/72 trova applicazione la sanzione prevista dall’art. 6 del D.LGS 471/97 in misura pari a un importo che corrisponda a:
● una percentuale tra il 90 e il 180% dell’IVA relativa all’imponibile non correttamente documentato con un minimo di sanzione pecuniaria che ammonta a 500 euro;
● tra i 250 e i 2000 euro se la violazione non è stata determinante sulla corretta liquidazione dell’imposta;
● una percentuale tra il 5 e il 10% dei corrispettivi non documentati se le operazioni non sono imponibili.
Nel caso in cui si provveda a un intervento tempestivo la sanzione si riduce a seconda del tempo impiegato per il ravvedimento, quindi:
● 1/9 se la correzione avviene entro 90 giorni dalla data di omissione;
● 1/8 se si procede entro il termine di dichiarazione IVA dell’anno in cui la violazione ha avuto luogo;
● 1/7 se si provvede al ravvedimento entro l’anno successivo a quello della violazione;
● 1/6 se si supera la soglia della dichiarazione IVA dell’anno successivo a quello in cui la violazione ha avuto luogo.
Il ravvedimento però, non è sempre possibile, esso dipende dalla infrazioni commesse,
Le scadenze per l’emissione della fattura
Per evitare di incorrere in sanzioni che, come abbiamo visto, possono essere anche piuttosto salate, si consiglia di tenere bene a mente quelli che sono i termini per l’emissione della fattura elettronica. Essi sono indicati in maniera precisa ed esaustiva all’art 21 comma 4 DPR 633/1972.
Tale articolo indica come la e-fattura debba essere emessa nel momento in cui viene effettuata l’operazione, nel caso in cui si tratti di fattura immediata. La scadenza massima di trasmissione al Sistema di interscambio è di 12 giorni. Invece è possibile emettere la fattura entro il 15 del mese successivo a quello in cui vi è stata la consegna dei beni.
Infine è prevista la consegna della fattura elettronica entro la fine del mese successivo a quello della consegna del prodotto, che si tratti di beni o di servizi effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente. Quando si va a compilare un documento che sia quello idoneo per consentire la fattura elettronica.
Si tratta dunque di un documentos su cui che contiene una serie di indicazioni come: le generalità del cedente, del cessionario ed eventuale incaricato del trasporto. Oltre a tutto questo è indispensabile indicare chi sia il cessionario ed eventuale incaricato per il trasporto, oltre alla descrizione della merce, la natura, la qualità e la quantità dei beni che vengono ceduti.
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