Ludopatia? C’è l’amministratore di sostegno | Due chiacchiere con l’Avvocato
Come impedire il gioco d’azzardo a chi soffre di ludopatia? Si può ricorrere alla nomina…
Come impedire il gioco d’azzardo a chi soffre di ludopatia? Si può ricorrere alla nomina di un amministratore di sostegno: ecco come
Avv. Elena Alfieri – avvalfieri.elena@libero.it – DUE CHIACCHIERE CON L’AVVOCATO
DUE CHIACCHIERE CON L’AVVOCATO | La ludopatia, o gioco d’azzardo patologico, è una forma di dipendenza che si manifesta con l’incapacità di resistere all’impulso di giocare d’azzardo o fare scommesse, nonostante l’individuo sia consapevole delle gravi conseguenze delle sue azioni.
Le prime e più evidenti conseguenze della ludopatia sono i rovesci finanziari e la perdita di una grande quantità di denaro impegnata costantemente nel gioco, che espongono le famiglie dei giocatori a seri pregiudizi di natura economica e personale. Quando la persona decide di seguire una terapia per la ludopatia, ma anche prima che tale scelta sia maturata, le famiglie si trovano di fronte all’urgenza di impedire al giocatore di esporre se stesso e il nucleo familiare ad ulteriori pregiudizi economici.
Una misura che l’ordinamento giuridico rende disponibile è la nomina di un Amministratore di Sostegno (art. 404 Cod. Civile), istituto disciplinato dalla legge 9 gennaio 2004 n. 6, ad oggi sempre più preferito nelle situazioni di ludopatia alle misure di interdizione ed inabilitazione, ben più restrittive. Lo scopo di tale istituto è quello di tutelare le persone che si trovino per un periodo limitato, o anche in misura parziale, nella difficoltà o nella impossibilità di provvedere alla cura dei propri interessi. L’amministratore di sostegno non rappresenta, quindi, solo uno strumento di tutela per le famiglie dei giocatori, ma una opportunità per questi ultimi di ricevere un supporto in ambiti specifici, senza vedersi privare totalmente della propria capacità giuridica.
La legge prevede che, entro 60 giorni dalla richiesta, il Giudice Tutelare del Tribunale competente nomini un Amministratore di Sostegno
Lo scopo è quello di supportare la persona in difficoltà, affiancandola o sostituendola nel compimento di alcuni atti individuati dal Giudice stesso. Può essere nominato amministratore il parente entro il 4° grado, chi venga designato dal beneficiario con atto pubblico o scrittura privata autenticata, il legale rappresentante, le associazioni o le fondazioni e gli operatori dei servizi pubblici o privati, ma solo a condizione che non abbiano in carico il beneficiario, ovvero che non siano direttamente coinvolti nella cura del beneficiario stesso. Per disporre la nomina di un Amministratore di Sostegno, il Giudice deve accertarsi dell’effettiva limitazione della capacità di agire della persone per cui può procedere ad una audizione diretta oppure disporre che sia lo psicologo, in qualità di consulente CTU, ad effettuare l’accertamento e a suggerire la necessità o meno di tale istituto e su quali ambiti sia necessario applicarlo.
Poiché l’affiancamento dell’amministratore di sostegno è una misura temporanea, quando la persona sia tornata in condizione di provvedere ai propri interessi, può esserne chiesta la revoca (art. 413 Cod. Civile): è il caso del beneficiario che, avendo seguito un percorso terapeutico, abbia risolto il problema della ludopatia. Anche in questa circostanza, risulta utile chiedere una valutazione da parte dello psicologo forense, per accertare le effettive mutate condizioni dell’individuo e sostanziare la richiesta di revoca presentata al Giudice. Il coinvolgimento dello psicologo è spesso utile anche per supportare il nucleo familiare nella fase successiva alla nomina dell’ Amministratore di Sostegno, per sostenere ed indirizzare la persona nella ridefinizione del proprio progetto di vita, per mediare i conflitti che spesso nascono fra beneficiario, amministratore di sostegno e familiari, specie se in presenza di patrimoni ingenti.
Indispensabile reperire gli elementi da sottoporre al giudice per la nomina dell’Amministratore di sostegno
Tanto premesso sull’esperibilità dell’istituto dell’amministrazione di sostegno ai fini di tutelare adeguatamente le ragioni patrimoniali di un soggetto affetto da ludopatia, occorre ora soffermarsi su un altro aspetto centrale: la necessità di reperire tutti gli elementi utili, sotto il profilo probatorio, per sottoporre al Giudice Tutelare la richiesta di applicare la misura di protezione in esame ad un soggetto ludopatico. In particolare, si dovrà verificare come si possa acquisire tutta la documentazione necessaria all’instaurazione del procedimento per la nomina dell’Amministratore di Sostegno, nel rispetto delle norme che disciplinano la privacy di ciascun consociato.
Facendo applicazione dei principi e delle norme in materia di privacy, si può ritenere che un soggetto che intenda promuovere un procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno a favore di una persona affetta da ludopatia, purché si tratti di uno dei soggetti a ciò abilitati ex art. 406 c.p.c., potrà ottenere dagli enti preposti qualsivoglia tipo di documentazione, eventualmente contenente anche dati personali o sensibili, poiché questa viene assunta per far valere un diritto di rango costituzionale che riguarda direttamente il beneficiario della misura: ossia, la salvaguardia della salute e del patrimonio del soggetto ludopatico, che altrimenti rischierebbe di venire seriamente pregiudicato a causa della propria ridotta od inesistente capacità di volere.
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