Riscaldamento, a Parma rinviata l’accensione al 22 ottobre
Il Sindaco Michele Guerra ha firmato l’ordinanza di riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici…
Il Sindaco Michele Guerra ha firmato l’ordinanza di riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento.
In particolare l’ordinanza prevede:
- il posticipo dell’accensione al 22 ottobre 2023 e l’anticipo dello spegnimento all’8 aprile 2024;
- la riduzione del periodo di funzionamento per un massimo di 13 ore giornaliere comprese tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;
- la riduzione di 1°C della temperatura dell’aria indicata all’art. 3 comma 1, del DPR n. 74/2013, come recepito dal Regolamento Regionale 3 aprile 2017 N. 1, ossia 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli edifici ad esclusione di quelli indicati nella medesima DGR al punto 7 comma 1 lettera a), ovvero esclusi quelli adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili il cui limite rimane invariato a 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili.
Le motivazioni alla base del provvedimento tengono conto delle temperature sensibilmente al di sopra della media stagionale registrate a Parma dalle stazioni meteorologiche di ARPAE Emilia-Romagna e della particolare attenzione dell’Amministrazione ai temi della sostenibilità ambientale.
Sostenibilità ambientale
Il Comune di Parma è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della qualità dell’aria e ha intrapreso da anni azioni volte a mitigare le emissioni climalteranti e a migliorare l’adattamento del territorio rispetto alle pressioni negative dei cambiamenti climatici, anche attraverso l’approvazione del Piano d’Azione per l’energia sostenibile ed il Clima – PAESC del 2021. Parma è tra le 100 città europee selezionate nella Cities Mission delle città intelligenti e a impatto climatico zero entro il 2030 della Commissione Europea. Va considerato che gli impianti termici a uso civile rappresentano una delle principali fonti di emissione di inquinanti atmosferici locali.
Dal punto di vista normativo, l’ordinanza tiene conto del fatto che il Comune di Parma è inserito nella zona climatica E dell’art. 4 del DPR n. 74 del 2013 e dell’art. 5 del DPR n. 74 del 2013, che attribuisce ai Sindaci, con propria ordinanza, la facoltà di ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.
L’ordinanza non si applica:
- agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

