Stalking: tutti gli strumenti per difenderci – Due chiacchiere con l’avvocato

Cos’è lo stalking ? Cosa si intende per atti persecutori? Ne parliamo con l’Avvocato – Tutte le rubriche de ilParmense con i professionisti del territorio

Cos’è lo stalking? Cosa si intende per atti persecutori? Ne parliamo con l’Avvocato

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Avv. Elena Alfieri – avvalfieri.elena@libero.itDUE CHIACCHIERE CON L’AVVOCATO

Il reato di stalking introdotto nel 2009 comprende tutte quelle molestie e quei comportamenti assillanti e ossessivi che inducono la vittima in uno stato di soggezione psicologica al fine di ricercare un contatto personale e intrusivo nella vita privata altrui.

Con il termine “atti persecutori” si debbono intendere “un insieme di condotte vessatorie, sotto forma di minaccia, molestia, atti lesivi continuati che inducono nella persona che le subisce un disagio psichico e fisico e un ragionevole senso di timore”. Non sono, pertanto, le singole condotte ad essere considerate persecutorie ma piuttosto è la modalità ripetuta nel tempo, contro la volontà della vittima.

Gli atti debbono essere poi, oltre che reiterati, intenzionalmente volti alla molestia e debbono provocare nella vittima un disagio psicologico ed un timore per la propria incolumità e quella delle persone care, con pregiudizio alle abitudini di vita. Ovviamente per la reiterazione non si può stabilire un tempo (una settimana, un mese o un anno) ed infatti la norma nulla dice al riguardo dovendo ogni singolo caso essere valutato singolarmente. Ciò che interessa è che lo stato di ansia e di paura nonché l’alterazione delle proprie abitudini di vita sia stato perdurante nel periodo interessato.

Come si può contrastare il fenomeno di stalking? Quali sono gli strumenti di tutela della vittima?

Nel caso in cui la vittima non intenda proporre querela questa potrà richiedere al questore un provvedimento di ammonimento nei confronti del persecutore. Il questore, se ritiene fondata l’istanza, dopo aver assunto, se del caso, le necessarie informazioni e aver sentito le persone informate sui fatti, ammonisce oralmente il soggetto invitandolo ad astenersi dal continuare a tenere comportamenti persecutori . Se l’ammonito persevera nel suo comportamento non è più necessaria la querela della persona offesa giacché in tal caso il reato diviene procedibile di ufficio e la pena è aumentata.

In questo caso il persecutore potrà essere arrestato in flagranza

L’articolo 282 del codice di procedura penale dispone la possibilità di adottare la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa nei casi in cui siano necessari particolari esigenze di tutela; il giudice può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati che siano abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persona con essa convivente o comunque legati ad essa da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.Il giudice può altresì vietare all’imputato di comunicare con la persona offesa e con le persone a questa vicine con qualsiasi mezzo.

Qualora la frequentazione dei luoghi di cui sopra si renda necessaria per motivi di lavoro o per esigenze abitative, il giudice prescriverà le relative modalità potendo imporre limitazioni. e munizioni, alla persona offesa e ai servizi sociali. Tali provvedimenti sono comunicati all’autorità di pubblica sicurezza, alla persona offesa e ai servizi sociali territorialmente competenti.

Ecco i suggerimenti per le vittime di stalking

A volte si tende a sottovalutare il rischio e a non prendere le dovute precauzioni come per esempio, informarsi sull’argomento, adottare atteggiamenti tesi a scoraggiare, fin dall’inizio, comportamenti di molestia assillante.

In alcune circostanze, di fronte alla relazione indesiderata, è necessario dire “no” in modo chiaro e fermo, evitando improvvisate interpretazioni psicologiche o tentativi di comprensione che potrebbero rinforzare i comportamenti persecutori della gente.

La maggior parte delle ricerche ha rilevato che la strategia migliore è l’indifferenza

Infatti, sebbene per la vittima risulti difficile gestire la situazione senza reagire, è indubbio lo stalker rinforza i suoi atti sia da comportamenti di paura della vittima sia da quelli reattivi ai sentimenti di rabbia; cercate di essere prudenti quando uscite di casa, evitate di seguire sempre gli stessi itinerari e di fermarvi in luoghi isolati appartati.

In caso di molestie telefoniche, munitevi di una seconda linea e utilizzate progressivamente solo quest’ultima. Registrate le chiamate, anche quelle mute. Ricordate che per far questo è necessario, al momento della telefonata, rispondere e mantenere la linea per qualche secondo senza parlare, in modo da consentire l’attivazione del sistema di registrazione dei tabulati telefonici.

Tenete un diario per poter ricordare, all’occorrenza, gli eventi più importanti che potrebbero risultare utili in caso di denuncia.

Raccogliete più dati possibili sui fastidi subiti, conservate eventuali lettere o i messaggi a contenuto offensivo intimidatorio; tenete sempre a portata di mano un cellulare per chiamare in caso di emergenza; se vi sentite seguiti ed in pericolo, chiedete aiuto.

Le forze dell’ordine, i presìdi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori hanno l’obbligo di fornire alla stessa informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio di residenza di quest’ultima.

Qualora la vittima ne faccia espressamente richiesta, è compito dei soggetti citati provvedere a metterla in contatto con detti centri.

La querela della vittima di stalking

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, proponibile entro il termine di sei mesi, in deroga a quell’ordinario di tre mesi. La procedibilità di ufficio si ha solo nelle ipotesi in cui il reato sia commesso nei confronti di persona minore o disabile nonché quando il fatto sia connesso unitamente ad altro delitto per il quale si debba procedere d’ufficio.

In merito, è da precisare, che tale scelta legislativa di sottoporre la procedibilità del reato di stalking a querela della persona offesa, vittima di soprusi, non può essere condivisa in quanto così facendo si sottopone la vittima al rischio di essere esposta a possibili pressioni o ritorsioni finalizzate alla remissione della querela. Il condizionare, quindi, la procedibilità di detto reato alla volontà della parte lesa, senza la quale, il persecutore rimarrebbe impunito fa sì che la vittima possa essere oggetto di eventuali ulteriori soprusi aventi lo scopo di far rimettere la querela presentata o, ancor prima, a non presentarla.

La pena prevista per tale tipo di reato è quella della reclusione da sei mesi a quattro anni

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