La tutela degli orfani per crimini domestici; ecco cosa dice la legge | Due chiacchiere con l’Avvocato
Quali sono gli strumenti di tutela per i figli rimasti orfani a seguito di crimini…
Quali sono gli strumenti di tutela per i figli rimasti orfani a seguito di crimini commessi nei confronti del genitore dal coniuge?
Avv. Elena Alfieri – avvalfieri.elena@libero.it – DUE CHIACCHIERE CON L’AVVOCATO
DUE CHIACCHIERE CON L’AVVOCATO | Il 21 dicembre 2017 è stato approvato in via definitiva dal Senato il disegno di legge, trasmesso dalla Camera sin da marzo dello scorso anno, in materia di tutela giuridica ed economica dei figli rimasti orfani a seguito di crimini commessi nei confronti del genitore dal coniuge, anche separato, o comunque dall’altra parte della relazione sentimentale sfociata in convivenza.
La Legge n. 4/2018, infatti, modificando il codice civile, il codice penale e di procedura penale e prevedendo altre singole disposizioni, introduce strumenti di tutela dei figli, minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, rimasti orfani di un genitore a causa di un crimine commesso dall’altro genitore. Le novità mirano a tutelare i figli di qualunque genere di unione, coniugale o equiparata, terminata nell’omicidio di uno dei due genitori, dal punto di vista legale ed economico, aumentando anche le pene per i reati in questione.
Il fenomeno, come ormai noto, rappresenta una funesta e vera emergenza anche nel nostro Paese, in considerazione di numeri allarmantemente alti e di un inaccettabile vuoto di tutela che questa legge ha mirato a colmare. Si stima che in Italia si verifichino circa 150 casi di “femminicidio” l’anno, e che dal 2012 essi siano stati oltre 700 per un totale di 1600 orfani di queste vicende drammatiche.
La necessità di nuove norme a loro tutela deriva non solo dalla crescita del fenomeno in termini statistici, e dunque dalla necessità di far fronte anche economicamente alle esigenze implicate dal fenomeno, ma anche dalla mancanza di norme generali su alcuni punti cruciali di simili vicende.
Va anzitutto apprezzata l’ampiezza del riferimento soggettivo che la legge delinea: coniuge, anche legalmente separato o divorziato, altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, o persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza.
Con ciò si cerca di coprire tutto il quadro delle possibile relazioni affettive senza bisogno di agganciarlo a parametri istituzionali rigidi. Forse un dubbio lo lascia l’ultima delle ipotesi sopra citate, ovverosia “la relazione affettiva e la stabile convivenza”, in quanto si escludono dall’ambito di applicazione delle novità normative tutte quelle relazioni affettive che non sono mai sfociate in una stabile convivenza.
La prima disposizione della normativa si riferisce alla ammissibilità degli orfani per crimini domestici al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legge.
Sempre in tema di tutele economiche, la legge prevede che il pubblico ministero che procede per un omicidio commesso contro il coniuge, anche separato, o contro l’altra parte dell’unione civile anche cessata o contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, debba rilevare se vi sono figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficiente e, in tal caso, chiedere il sequestro conservativo di beni mobili o immobili dell’imputato o delle somme o cose a lui dovute a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime.
Analogo obiettivo ha la disposizione che impone al giudice di assegnare ai figli delle vittime una provvisionale non inferiore al 50% del presumibile danno da risarcire e, in caso di sequestro conservativo, già con l’emissione della sentenza di condanna di primo grado il sequestro si converte in pignoramento nei limiti della provvisionale assegnata.
Da segnalare è il riferimento ai “figli della vittima”, con ciò comprendendo pacificamente anche la situazione in cui gli orfani da tutelare non siano figli del presunto omicida ma di unione precedente.
Nei confronti degli autori di simili reati è prevista per la prima volta la sospensione dalla successione nei confronti della vittima, nel corso delle indagini e fino all’archiviazione o al proscioglimento definitivi, e la esclusione definitiva in caso di condanna o patteggiamento.
Gli stessi effetti sospensivi sono ottenuti nei confronti della pensione di reversibilità della vittima con la disposizione della nuova legge che interviene a modificare la legge n. 125/2001, a partire dalla richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero e fino alla sentenza conclusiva del processo. Per il tempo intermedio, è stabilito che la pensione di reversibilità venga attribuita ai figli senza obbligo di restituzione per tutto il periodo della sospensione.
Seguono poi nel testo normativo una serie di disposizioni finalizzate a garantire agli orfani dei crimini domestici effettività del diritto allo studio, accesso privilegiato al mondo del lavoro, assistenza medico psicologica. In merito a quest’ultima, tuttavia, lascia perplessi anzitutto la previsione di termine temporale a questo sostegno (pieno recupero del loro equilibrio psicologico) quando è ben noto che in simili tragedie non è forse mai ipotizzabile un pieno recupero, ed in ogni caso non è programmabile.
Più utile, anche se meno emergenziale, è la disposizione che, in vista dell’erogazione di sussidi allo studio, alla formazione ed all’inserimento nel mondo del lavoro, incrementa di due milioni di euro l’anno il fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti estendendolo anche agli orfani per crimini domestici.
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