Il diritto d’autore: un legame tra opera ed ingegno da tutelare moralmente ed economicamente

Avv. Elena Alfieri – avvalfieri.elena@libero.it – DUE CHIACCHIERE CON L’AVVOCATO

Giuridicamente parlando il diritto d’autore può essere definito come quel legame, vincolo che viene a crearsi tra l’opera dell’ingegno e colui che l’ha creata e consta di due elementi fondamentali: il diritto morale e il diritto di utilizzazione economica.

Il primo mira a tutelare la personalità dell’autore, cioè il suo onore e la sua reputazione ed è per sua natura imprescrittibile, irrinunciabile ed inalienabile. Con riferimento a questo ultimo requisito è bene osservare che l’eventuale cessione dei diritti di sfruttamento economico dell’opera, da parte dell’autore a terzi, non pregiudica il diritto morale che rimane, difatti, inalterato.

I diritti morali, con una sola eccezione, sono illimitati nel tempo in quanto durano per sempre e possono essere fatti valere anche dagli eredi. Difatti, la legge stabilisce che dopo la morte dell’autore il diritto morale può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e da discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti”

Il diritto morale si manifesta in una serie di facoltà: diritto alla paternità dell’opera, ovvero esserne pubblicamente indicato e riconosciuto come l’ideatore; diritto all’integrità dell’opera così come è stata creata con la conservazione della reputazione che deriva dalla corretta conoscenza dell’opera; diritto al pentimento,  in quanto l’attore può ritirare l’opera dal commercio se concorrono gravi ragioni morali. Una volta estinto il diritto d’autore, l’opera diviene di pubblico dominio ed è liberamente utilizzabile da chiunque, anche a fini economici, purché sia rispettato il diritto morale alla titolarità artistica.

Quanto ai diritti di utilizzazione economica ( detti anche diritti patrimoniali) la normativa è dettata dalla  Legge sul diritto d’autore. La norma che stabilisce cosa sono tali diritti è l’art. 12 L. 633/41 dove si legge: “L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti. E’ considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.

Questi diritti durano per tutta la vita dell’autore e fino a settanta anni dopo la morte di quest’ultimo

Dopo la morte dell’autore, il diritto di utilizzazione dell’opera, quando l’autore stesso non abbia altrimenti disposto, deve rimanere indiviso fra gli eredi per un periodo di tre anni, salvo che per decisione dell’autorità giudiziaria.

In quale momento nasce il diritto d’autore?

Il diritto nasce al momento della creazione dell’opera, che il Legislatore identifica in una “particolare espressione del lavoro intellettuale”(art. 2576 c.c.). Quindi, è dall’atto creativo che, incondizionatamente, il diritto si origina. Sul concetto di “creatività” è intervenuta la Suprema Corte  stabilendo che “Il concetto giuridico di creatività, al quale si riferiscono gli art. 2576 c.c. e 1 l. n. 633/41, non coincide con quelli di creazione , originalità e novità assoluta , ma rappresenta la personale ed individualizzata espressione di un’oggettività appartenente ad uno dei campi previsti dalla legge e s’identifica con l’apporto individuale e personale” ( si veda Cass. Sez. I, 16.06.2011, n. 13249; Trib.Bari sez. V 07.02.2011).

Il diritto d’autore riconosce al creatore di un’opera una serie di facoltà esclusive ( cosiddette negative) perché mirano ad impedire ai terzi di sfruttare economicamente la propria opera. Tra queste menzioniamo: pubblicazione, riproduzione, trascrizione, esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico etc…

Può capitare che queste due sfere del diritto d’autore vengano lese o messe in pericolo da soggetti terzi attraverso comportamenti vietati ed in contrasto con il diritto de quo

In presenza di comportamenti lesivi di tale diritto la legge prevede una serie di strumenti di tutela, tra i quali vanno menzionati:

  1. 1.Azione di accertamento cautelare e con funzione inibitoria: l’art. 156 L. 633/41 prevede che, chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante, oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già verificata, può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia inibita la violazione;
  1. 2.Azione a tutela del diritto di rappresentazione o di esecuzione dell’opera: il titolare del diritto di rappresentazione o di esecuzione di un’opera destinata a un pubblico spettacolo ( per esempio l’opera cinematografica, o un’opera musicale) può presentare al Prefetto della Provincia un’istanza volta ad ottenere la proibizione della rappresentazione, o della esecuzione, ogni qualvolta manchi la prova scritta del consenso da esso prestato.
    Il Prefetto provvede sull’istanza, in base alle notizie e alla documentazione allegata, permettendo o vietando la rappresentazione o l’esecuzione, salvo il diritto della parte interessata di adire l’Autorità Giudiziaria, per ulteriori provvedimenti.
  1. 3.Azione per la distruzione o rimozione del risultato del comportamento illecito: in questo caso il soggetto che viene leso nell’esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere che sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione (per esempio gli esemplari dell’opera che è stata illecitamente riprodotta).
    Oggetto di rimozione o distruzione possono essere solo gli esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonché gli strumenti utilizzati per la riproduzione o diffusione. In aggiunta o in alternativa a tale azione è prevista l’azione per il risarcimento del danno. Con tale azione è possibile agire per ottenere il risarcimento del danno subito a causa del comportamento lesivo. Chi scrive ritiene necessario sottolineare che in questo caso la materia della responsabilità per danni segue la disciplina generale quanto ai presupposti oggettivi e soggettivi, alla prova del danno ed al quantum.

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