Casi di malasanità sono purtroppo all’ordine del giorno e a causa di errori medici si possono subire danni fisici o rischiare addirittura la morte; in sala operatoria come in corsia o perfino in sala parto

Avv. Elena Alfieri – avvalfieri.elena@libero.it – DUE CHIACCHIERE CON L’AVVOCATO

Sono sempre più all’ordine del giorno i casi di malasanità nel nostro Paese: un tema, quello della disattenzione sulla salute dei cittadini all’interno delle strutture mediche, che richiede uno sguardo attento e vigile per comprendere come prevenire al meglio questi episodi e come tutelarci nel malaugurato caso fossimo noi o i nostri cari coinvolti in prima persona. Ne parliamo quindi con l’Avvocato Elena Alfieri, che come di consueto ci offre spunti interessanti e aggiornati per calarci in materie spesso fuori dalla portata di noi cittadini.

Prima di tutto è necessario chiarire che la responsabilità sanitaria è più ampia di quella del singolo medico perché comprende anche la responsabilità degli altri operatori sanitari: ad esempio la responsabilità per deficit della struttura sanitaria.

Malasanità e responsabilità medica, nel caso si rendesse necessario, chi citiamo in giudizio?

La struttura, in primis, in quanto risponde sempre e comunque dell’operato dei propri sanitari ed inoltre, così facendo, interverrà, quasi sicuramente, anche la compagnia assicurativa dandoci più possibilità di trattare il danno.

Se abbiamo dei dubbi sulla responsabilità sarà comunque la struttura che risponderà sempre. L’ospedale risponde dei danni all’interno della struttura anche se non è possibile risalire al diretto responsabile: questa regola, però, non è assoluta in quanto vi sono state anche sentenze ove la struttura ha dato prova di aver adoperato tutti gli accorgimenti per evitare il danno e quindi il giudice ha dichiarato la soccombenza dell’attore.

Che tipo di azione scegliere, contrattuale o extracontrattuale?

L’azione che faremo è quella contrattuale perché è più lungo il termine di prescrizione e perché più ampia la prova che si può addurre. Tuttavia l’azione contrattuale risarcisce solo i danni prevedibili ma non quelli imprevedibili propri dell’azione extracontrattuale; ne deriva che se i danni sono imprevedibili ci conviene, pertanto, fare un’azione extracontrattuale.

Importante è sottolineare come le norme sul contratto si applicano anche quando in realtà un contratto di fatto non c’è  è questa la teoria del c.d. contatto sociale (esempio: il paziente che viene portato al Pronto Soccorso perché sta male non stipula un contratto ma si applica ugualmente la disciplina contrattuale).

La prova che nel caso di specie è fornita principalmente dalla cartella clinica

Il problema di ogni azione di responsabilità medica ovviamente è la prova che nel caso di specie è fornita principalmente dalla cartella clinica, che deve essere tenuta in struttura per sempre e  consegnata all’interessato quando lo richiede; in caso di diniego ci si può rivolgere al Garante per ottenerla oltre che richiedere l’autorizzazione al giudice.

Per quanto riguarda la tenuta della cartella clinica, si tratta di un obbligo che grava sulla struttura, la cui violazione determina un danno per il paziente. La Corte sottolinea l’importanza di questo documento, fondamentale per ricostruire i fatti e per valutare non solo l’aspetto soggettivo dell’illecito, ma anche lo stesso profilo eziologico.

L’omissione imputabile al medico nella redazione della cartella clinica consente il ricorso alle presunzioni in ordine alla sussistenza del nesso causale intercorrente tra prestazione medica ed evento dannoso, assumendo rilievo, al riguardo, il criterio della”vicinanza alla prova”, cioè della effettiva possibilità per l’una o per l’altra parte di offrirla.

I casi più eclatanti; ecco alcuni spunti offerti dalla giurisprudenza per comprendere eventuali colpe gravi

La casistica riportata dalla giurisprudenza in tema di colpa grave del medico è estremamente ampia riportiamo, di seguito, i casi più eclatanti:

  • medico che abbia somministrato anestetico locale, rivelatosi fatale per il paziente, senza aver previamente accertato le condizioni del paziente (Cass. n. 2141/1988);
  • medico specializzato in ortopedia per aver provato un intervento di alta chirurgia neoplastica (Cass. 2428/1990);
  • medico che abbia omesso di informare una donna sul possibile esito negativo dell’intervento abortivo cui si era sottoposta, nel caso in cui il paziente, dopo l’intervento, aveva abbandonato l’ospedale (Cass. n. 6464/1994);
  • medico che abbia omesso di rilevare una fattura del femore (Cass. n. 8845/1995);
  • medico primario che, essendo in ferie, abbia ritardato un intervento indifferibile, causando danno al paziente (Corte dei Conti, n. 100/A 1996);
  • medico che, chiamato ad intervenire chirurgicamente sul trasferimento del seno, decida di esportare intera ghiandola mammaria senza preventivamente seguire un esame istologico intraterapeutico (Cass. n. 1233/1998);
  • medico che non abbia controllato la completezza e l’esattezza del contenuto della cartella clinica redatta dai colleghi di pronto soccorso (Cass. 12273/2004);
  • medico che abbia affidato ad un inesperto assistente sociale un malato grave di mente, nel caso di suicidio del malato non può invocare, quale causa eccezionale, il deficit di sorveglianza del malato da parte dell’assistente sociale (Cass. n. 10435/2004);
  • abbandono di pazienti nelle barelle lungo i corridoi vi è il reato di abbandono di incapace in caso di danno.

Qualora la parte processuale muoia può intervenire l’erede sia iure ereditatis sia iure proprio, in quanto vi è il c.d. contratto di spedalità che tutela anche il terzo quale vittima primaria. Nel caso di aborto, ad esempio, anche il futuro padre è tutelato quale vittima primaria e non secondaria, così come il fratello del nascituro è tutelato dal contratto di spedalità.

Il danno da perdita di chance, danno nato proprio in campo di responsabilità medica; oggi il medico è responsabile anche per mancata diagnosi differenziale

Non va tralasciato poi il danno da perdita di chance, danno nato proprio in campo di responsabilità medica. Ad esempio, in una ritardata diagnosi di tumore al seno potremmo avere una minore chance di sopravvivenza. La chance non è un danno futuro ma un danno presente al momento in cui la paziente ha fatto la visita. Si valuterà quanta possibilità aveva la paziente di sopravvivere di più se gli fosse diagnostica in tempo il tumore.

Vi può essere una patologia che può essere ascritta a più cause; in questo caso si va ad esclusione delle concause. Attenzione però che non si parla di un processo logico ma solo di un processo medico scientifico che può essere evidenziata da una consulenza. Se il medico sbaglia la diagnosi in quanto vi erano, ad esempio, tre o quattro possibilità, questi è esente da colpa solo se ha fatto la diagnosi differenziale.

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