Separazione, casa coniugale e mutuo; ecco cosa sapere se ci troviamo a dover gestire questa situazione

Avv. Elena Alfieri – avvalfieri.elena@libero.it – DUE CHIACCHIERE CON L’AVVOCATO

Può capitare che in sede di separazione consensuale si ponga il problema della attribuzione della casa coniugale, per l’acquisto della quale i coniugi abbiano stipulato un mutuo fondiario cointestato. In particolare, rileva la questione della uscita di un coniuge dal contratto, in quanto non più interessato a sostenere i costi rivenienti dal mutuo.

Ciò accade quando il coniuge che intende svincolarsi dal contratto reclami la necessità di prendere in locazione un altro immobile, o, più semplicemente, faccia valere l’avvenuta attribuzione all’altro coniuge del diritto di proprietà della casa coniugale o del diritto personale di godimento di abitazione della stessa.

Sono diverse le soluzioni possibili; vediamole insieme

Una prima idea, può essere quella per cui un solo coniuge continua a pagare la propria quota parte di rata – se non addirittura quella di accollarsi per intero la rata – per portare il relativo importo in ideale detrazione dell’ammontare dell’assegno di mantenimento; di ciò deve essere fatta espressa menzione nell’accordo consensuale di separazione.

A tal proposito, è dato rinvenire tracce nelle decisioni della Suprema Corte, nella quali si è presa in considerazione la mancata restituzione delle rate a suo tempo versate dall’ex coniuge. Secondo la giurisprudenza di legittimità la corresponsione per intero da parte del marito della rata di mutuo relativa ad immobile adibito ad abitazione esclusiva della ex moglie incide sulla quantificazione dell’assegno coniugale.

Si è infatti deciso nei seguenti termini: “In materia di separazione personale, ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento dovuto dall’un coniuge all’altro è legittimo avere riguardo al pagamento da parte del coniuge obbligato dell’intera rata di mutuo gravante sulla casa coniugale, acquistata in regime di comunione e, pur in assenza di figli, adibita ad abitazione della moglie. La circostanza di cui innanzi, oltre che pienamente ammissibile, in quanto apprezzamento di fatto, deve ritenersi non sindacabile in sede di legittimità”.

Ed ancora: “Il pagamento da parte del coniuge separato del mutuo gravante sulla casa coniugale costituisce un fatto – ammissibile e non sindacabile nel merito – sicuramente incidente sulla determinazione del contributo di mantenimento. La decurtazione dell’assegno di mantenimento dovuto dal coniuge separato è giustificata dalla circostanza del pagamento da parte del medesimo del mutuo gravante sulla casa coniugale, acquistata in regime di comunione, che, pur in assenza di prole, è stata adibita ad abitazione della moglie”.

Occorre quindi guardare alle soluzioni per procurare lo svincolo dal contratto di mutuo stipulato con l’ormai ex consorte

Una soluzione risiede nella vendita del cespite immobiliare e nella conseguente estinzione del mutuoTuttavia, un simile percorso comporta la perdita della casa e – specialmente in presenza di figli minori – può creare notevoli disagi specie a costoro. In compenso, l’idea può apprezzarsi nei casi in cui l’immobile sia eccessivamente grande per il coniuge e la prole, nonché troppo oneroso per le spese di gestione corrente, imposte comprese. Di certo, solo l’esame delle circostanze specifiche del caso concreto potrà consigliare in questo, come negli altri casi, la scelta della decisione ottimale.

Un’altra possibilità risiede nell’estinzione del mutuo da parte di entrambi i coniugi mediante corresponsione delle rate residue; ciò si apprezza allorché le rate rimaste siano poche e i coniugi intendano preservare per i figli il cespite. Nel qual caso, si potrà prevedere anche la cessione a titolo oneroso della quota di comproprietà a favore del coniuge assegnatario. Naturalmente, nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato da poco una simile soluzione non risulta praticabile e deve essere quindi tralasciata.

Un’altra soluzione possibile risiede nella uscita di uno dei coniugi dal mutuo e nella contestuale cessione della propria quota di proprietà all’altro, il quale, di conseguenza, diventa proprietario esclusivo della casa e unico titolare del contratto di mutuo. Una simile evenienza è possibile solo mediante il diretto coinvolgimento dell’istituto di credito, il quale deve prestare il proprio assenso a tale soluzione. Dal punto di vista della banca, infatti, una proposta del genere si traduce nell’obbligo di valutare se il coniuge residuo ha un merito di credito tale da poter offrire garanzie circa l’adempimento delle rate residue di mutuo.

Nel caso in cui il coniuge cui competerebbe l’esclusivo accollo del mutuo non sia in grado di offrire simili garanzie

Nel caso in cui il coniuge a cui andrebbe l’esclusivo accollo del mutuo non sia in grado di offrire simili garanzie, la banca non presterà il proprio consenso ed entrambi i coniugi resteranno obbligati alle originarie condizioni negoziali. Solo la approfondita e prudente analisi delle circostanze empiriche di ciascuna fattispecie concreta può suggerire al pratico del diritto la miglior strada da percorrere per la soddisfazione degli interessi del proprio assistito.

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