Furto del bancomat: responsabilità delle banche e diritto al risarcimento; ne parliamo con l’Avv. Elena Alfieri

Avv. Elena Alfieri – avvalfieri.elena@libero.it – DUE CHIACCHIERE CON L’AVVOCATO

DUE CHIACCHIERE CON L’AVVOCATO | Subire un furto del bancomat non è mai piacevole, specie quando si scopre che nell’immediatezza della sottrazione della nostra carta, qualcuno ha compiuto una serie di acquisti o dei prelievi. Fortunatamente, però, esiste un modo per venire a capo di tali inconvenienti, anche nell’ipotesi in cui la stessa banca neghi il rimborso di quanto sottrattoci.

Il procedimento per il recupero dei fondi sottratti richiede il rispetto di determinati passaggi: innanzitutto la presentazione di una denuncia alle autorità, l’attivazione del blocco della carta, l’invio una raccomandata alla banca (cui si allega la denuncia), in cui si disconoscono le operazioni compiute tra il momento del furto ed il successivo blocco. L’ordinamento stabilisce, in primis, che in materia di utilizzo di carte di credito o di debito esista l’obbligo per il consumatore di utilizzare il prodotto in maniera conforme, custodendolo adeguatamente, nonché di denunciarne prontamente il furto o lo smarrimento. Per quanto concerne, invece, gli obblighi dell’intermediario finanziario, lo stesso è tenuto a risarcire le somme sottratte al cliente a seguito del furto della carta, salvo nel caso in cui lo stesso cliente abbia agito con dolo o colpa grave. L’istituto di credito, infatti, è obbligato a rimborsare il denaro sottratto, con l’esclusione di una franchigia di 150 euro, la cui perdita resta a carico dell’utente.

Nella prassi talvolta avviene che le banche interessate neghino la rifusione delle somme adducendo delle motivazioni pretestuose, giungendo addirittura a sostenere che le operazioni contestate potrebbero essere causate dalla circostanza che il richiedente conservasse nello stesso posto carta e pin di accesso. Tale richiamo fantasioso è utilizzato per inquadrare il comportamento del cliente nel novero della colpa grave che esonera la banca da ogni obbligazione pecuniaria. Lo strumento migliore per tutelarsi in tali ipotesi è di attivare una procedura davanti all’organismo di Arbitrato Bancario Finanziario, figura preposta a risolvere le dispute insorte tra i clienti e gli intermediari finanziariIl predetto organismo, che decide su base collegiale, ha affermato il principio secondo cui non costituisce colpa grave del consumatore la circostanza che il codice di attivazione della carta si trovi custodito nel medesimo posto in cui è allocata la carta stessa, pertanto la banca è tenuta al risarcimento delle somme sottratte a seguito di furto. L’assunto si basa sulla considerazione che il ladro è ugualmente in grado di potersi procurare in via informatica il necessario codice pin.

Sussistente, pertanto, la responsabilità della banca laddove non siano stati predisposti sistemi di sicurezza idonei a garantire l’efficace protezione dei propri clienti dall’utilizzo indebito del bancomat conseguente al suo furto. La banca deve, quindi, assicurare misure necessarie, idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi che ne consentono il regolare utilizzo; l’adozione di tali cautele discende dal dovere di diligenza previsto dall’art. 1176, comma2, codice civile. Di contro, la responsabilità della banca non sussiste in presenza di una condotta fraudolenta da parte dell’utilizzatore dello strumento di pagamento o nel caso in cui lo stesso agisca con dolo o colpa grave. In tal caso, l”onere di provare la colpa grave o il dolo dell’utilizzatore del bancomat incombe sulla banca, ai sensi dell’art. 2697, 2 comma, codice civile, dal momento che si tratta di un fatto impeditivo dell’esercizio del diritto risarcitorio da parte del ricorrente.

L’Arbitro Bancario Finanziario, in una importante decisione del Collegio di Roma del 19.01.2016, sostiene che “non possa ritenersi provata, neppure in via presuntiva, la colpa grave dell’utilizzatore sulla base dei soli utilizzi fraudolenti in tempi alquanto ravvicinati rispetto al furto; v’è infatti la necessità che siano esaminati, in relazione alla concreta fattispecie di volta in volta posta al vaglio dell’Arbitro, ulteriori elementi di fatti che siano – per l’appunto- gravi, precisi e concordanti ed in relazione ai quali vi sia un elevato grado di probabilità che detti utilizzi fraudolenti siano ascrivibili alla condotta gravemente colposa dell’utilizzatore, il quale con il proprio comportamento abbia casualmente contribuito al verificarsi dell’evento”.

Possiamo, quindi, concludere che esiste una tutela per il cittadino per evitare che al danno dovuto al furto del bancomat segua la beffa, ancor più dolorosa, del mancato rimborso.