Un’istituto che vale sia per le coppie eterosessuali che per quelle omosessuali; oggi tema all’ordine del giorno alla luce di un’ordinanza della Cassazione

Avv. Elena Alfieri – avvalfieri.elena@libero.it – DUE CHIACCHIERE CON L’AVVOCATO

DUE CHIACCHIERE CON L’AVVOCATO | La “stepchild adoption” (letteralmente: adozione del figliastro) è un istituto giuridico che consente l’adozione del figlio naturale o adottivo del partner da parte dell’altro partner: in generale vale sia per le coppie eterosessuali che per quelle omosessuali, in pratica se ne parla moltissimo perché sopratutto le coppie omosessuali ne fanno uso.

Per la tutela dei diritti del bambino, infatti, si dà la possibilità al partner non genitore naturale o legale del figlio del coniuge di riconoscere agli effetti di legge il bambino o la bambina: se il genitore naturale dovesse morire, senza un riconoscimento l’altro partner non avrebbe nessun diritto o dovere nei confronti del bimbo o della bimba.

Con un’ordinanza del 31 maggio 2018, la  prima sezione civile della Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da alcuni sindaci contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli che aveva accolto il ricorso di due donne di nazionalità francese unite dapprima da un patto civile di solidarietà (Pacs), e successivamente in matrimonio secondo la legislazione francese del 2013. Le due donne avevano chiesto la trascrizione nei registri dello stato civile partenopei della sentenza francese di adozione – la cosiddetta “stepchild adoption” – dei rispettivi figli avuti con la procedura di inseminazione artificiale.

In definitiva – si legge nell’ordinanza – le sentenze di adozione del giudice francese di cui si chiede il riconoscimento in Italia non risultano contrarie all’ordine pubblico valutato in relazione al superiore interesse dei minori ed al mantenimento, già vagliato dal giudice straniero, della stabilità della vita familiare venutasi a creare con ambedue le figure genitoriali”.

Citando alcune recenti sentenze di legittimità, in particolare la n. 19599/2016 della stessa prima sezione civile e la n. 16601/2017 delle sezioni unite, l’ordinanza ha sostenuto che la Suprema Corte ha prescelto una nozione “assai circoscritta” di ordine pubblico, “con riferimento ai soli principi supremi o fondamentali e vincolanti della Carta Costituzionale (e, fra questi, anche quello relativo all’interesse superiore del minore, che avrebbero trovato riconoscimento della nell’ordinamento internazionale e in quello interno) non anche in base alle norme costituenti l’esercizio della discrezionalità legislativa, quali ad esempio la disciplina sulle unioni civili di cui alla legge numero 76 del 2016, o quella relativa alla fecondazione assistita, con i suoi divieti, di cui alla legge numero 40 del 2004, in materie connesse o direttamente implicate.”

I giudici di legittimità operano una non chiara distinzione tra non meglio precisati principi supremi o fondamentali e vincolanti della Carta Costituzionale – tra le quali un indefinito interesse supremo del minore- ed altre norme, individuate specificamente nella legge numero 76 del 2016 (Legge Cirinnà). Quest’ultima, nel riconoscere le unioni civili tra persone dello stesso sesso, non le ha però equiparate al matrimonio, mentre la legge 40 del 2004 ha posto limiti alla fecondazione assistita. Tra le norme rientranti nel concetto di ordine pubblico, la Corte di Cassazione ha scelto quelle che meglio si adatterebbero al provvedimento richiesto dalle due donne francesi.

Questa nozione di ordine pubblico, limite al riconoscimento di sentenza o provvedimento giurisdizionale straniero, già era stata identificata, secondo il collegio, come “sistema di tutele approntate a livello sovraordinato rispetto a quello della legislazione primaria, sicché occorre far riferimento alla Costituzione e, dopo il Trattato di Lisbona, alle garanzie approntate ai diritti fondamentali dalla Carta di Nizza, elevata a livello dei trattati fondativi dell’Unione Europea dall’art. 6 TUE” (Cass. 1302/2013).

Poiché il legislatore nazionale, nella legge 76/2016 (unioni civili) non ha specificamente disciplinato l’adozione da parte di coppie dello stesso sesso, vincolate da unione civile, in materia di riconoscimento di provvedimento di giudici stranieri di adozione di minore straniero, entra in gioco, secondo la Cessazione, il richiamato e fumoso principio del superiore interesse del minore che “opera necessariamente come un limite alla stessa valenza della clausola di ordine pubblico, che va sempre valutata con cautela ed alla luce del singolo caso concreto”. 

Tale preminente interesse del minore, alla base della normativa nazionale ed internazionale in materia di adozione, sarebbe, secondo i giudici di legittimità, quello di “vivere in modo stabile in un ambiente domestico armonioso e ad essere educato e assistito nella crescita con equilibrio e rispetto dei suoi diritti fondamentali”. Come ciò si possa fare in un ambiente privo di una figura di riferimento paterna e di una materna, i supremi giudici, però non ce lo dicono.

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