Il tema dei danni da allagamento in conseguenza di forti precipitazioni atmosferiche non è nuovo nella giurisprudenza; ecco cosa dice la legge

Avv. Elena Alfieri – avvalfieri.elena@libero.it – DUE CHIACCHIERE CON L’AVVOCATO

DUE CHIACCHIERE CON L’AVVOCATO | Il tema dei danni da allagamento in conseguenza di forti precipitazioni atmosferiche non è nuovo nella giurisprudenza ed è solitamente inquadrato nella responsabilità ex art. 2051 c.c. della pubblica amministrazione per omessa o insufficiente custodia di beni demaniali. In questo contesto si inserisce anche l’ordinanza Cass. n. 18856/2017 che qui si commenta, contribuendo al dibattito, mai sopito del tutto, sulla natura della responsabilità per danni da cose in custodia.

La fattispecie da cui prende spunto la pronuncia in esame riguarda le conseguenze di un fenomeno temporalesco la cui intensità – oggi va di moda il paradigma bellico della “bomba d’acqua”- riveli l’insufficienza della rete deputata allo smaltimento delle acque piovane, con tanto di allagamenti e pregiudizi alla collettività (nel caso di specie  vi era stato un allagamento di un garage).

Nella vicenda in esame la Cassazione ricostruisce l’art. 2051 c.c. in termini di responsabilità per colpa (presunta), aggravata dall’inversione dell’onere della prova a carico del custode (ovvero dell’ente comunale).

Orbene, l’ente comunale risponde dei danni subiti dagli immobili invasi dalle acque piovane a seguito di allagamento di una strada pubblica, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico si liberi provando il caso fortuito, che può consistere anche nella eccezionale e imprevedibile intensità delle precipitazioni atmosferiche, purché costituiscano causa sufficiente a determinare l’evento in assenza di condotte colpose del custode, su cui incombe l’onere della prova (nella specie sussistevano omissioni e negligenze dell’ente comunale con riferimento all’assetto dei luoghi ed alla manutenzione e pulizia dei sistemi di deflusso delle acque meteoriche).

Si consolida il principio per cui i comuni, in qualità di enti proprietari delle strade pubbliche, hanno obblighi di custodia che derivano non solo da specifiche norme (art. 14 c. str.), ma anche dal particolare rapporto con la cosa, ossia dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo su di essa, ben potendosi configurare in capo a tali soggetti la responsabilità per le cose in custodia.

Quanto all’eccezionalità e all’imprevedibilità di un evento temporalesco, lo stesso può integrare il caso fortuito e risultare idoneo, perciò, ad escludere la responsabilità del custode delle strade solo quando costituisca causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare il pregiudizio, nonostante la più scrupolosa manutenzione e pulizia dei sistemi di smaltimento delle acque piovane. In altri termini, si riafferma il principio per cui un temporale di particolare forza ed intensità, per quanto protrattosi nel tempo e con modalità tali da uscire fuori dai canoni della meteorologia, può integrare il caso fortuito unicamente se non sussistono condotte idonee a configurare una corresponsabilità del soggetto che invoca l’esimente, nel caso di specie del comune, su cui incombono, in qualità di proprietario delle strade pubbliche, obblighi di vigilanza e manutenzione della rete fognaria e delle condotte piovane.

Tali principi si riverberano sul piano processuale e, in particolare, sul versante dell’onere probatorio in quanto, in caso di allagamento delle strade pubbliche, da cui derivino pregiudizi a cose o persone, mentre il danneggiato, attore per il risarcimento dei danni, è tenuto a dar prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, sul comune, in qualità di custode della via pubblica, incombe invece l’onere di dimostrare di non essere “in colpa”.

Il consiglio, per chi abbia subito danni a causa di un allagamento è quello di rivolgersi a un avvocato per poter far valere al meglio i propri diritti.

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