L’inserimento di foto di figli minori sui social network: un tema da affrontare tra responsabilità genitoriale e tutela del diritto alla riservatezza

Avv. Elena Alfieri – avvalfieri.elena@libero.it – DUE CHIACCHIERE CON L’AVVOCATO

DUE CHIACCHIERE CON L’AVVOCATO | L’inserimento di foto di figli minori sui social networks deve considerarsi un’attività in sé pregiudizievole in ragione delle caratteristiche proprie della rete internet. Il web consente, infatti, la diffusione di immagini e dati personali ad una rapidità tale da rendere difficoltosa e inefficace una qualsiasi forma di controllo sui flussi di informazioni.

Tale pubblicazione, in considerazione delle modalità e della frequenza con cui viene praticata, può assumere rilevanza giuridica sia al fine di una eventuale condanna di tipo inibitorio, sia in punto di corretto esercizio della responsabilità genitoriale. Infatti, in caso di mancato consenso di entrambi i genitori alla pubblicazione di foto di figli minorenni, dovranno ritenersi violati i diritti all’immagine e alla riservatezza del fanciullo.

Si richiama in primo luogo l’art. 10 c.c., concernente la tutela dell’immagine dell’individuo, quale interesse del soggetto a che il suo ritratto non venga diffuso e esposto al pubblico. Tale diritto sarebbe drasticamente compromesso dalla condotta di pubblicazione di foto raffiguranti soggetti minorenni, per giunta in assenza del consenso di entrambi i genitori.

Vi sono, altresì, importanti disposizioni normative del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) riguardanti la tutela della riservatezza dei dati personali (richiama in particolare l’art. 4, lett. a, b, c, in relazione all’immagine fotografica del minore quale dato personale), e del nuovo Regolamento UE n. 679/2016 sulla privacy che all’art. 8 – come meglio si dirà – individua le condizioni di liceità del trattamento dei dati personali del minore.

Per quanto concerne le fonti sovranazionali importanza decisiva assume il richiamo alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre del 1989, ratificata in Italia con la L. n. 176 del 1991.Si tratta di un documento di assoluta rilevanza che manifesta come, già dal finire degli anni ’80, fosse stata raggiunta la piena consapevolezza del potenziale lesivo e della pericolosità dei media nella crescita e nella formazione dei minori. Fondamentale è la promozione di un impegno degli Stati aderenti a garantire che il fanciullo non subisca interferenze nella sua vita privata nonché pregiudizi alla sfera del suo onore o della sua reputazione.

La Costituzione e le Carte Sovranazionali tendono sempre più a promuovere una rivalutazione in chiave individualistica del minore: non più uno strumento nelle mani dei genitori ma un individuo in grado di compiere consapevolmente le proprie scelte – sia pure sotto la guida imprescindibile dell’esercente la responsabilità genitoriale – anche per ciò che concerne la diffusione e divulgazione della sua immagine o di fatti privati che lo riguardino.

La problematica della pubblicazione delle foto dei figli minori sui social deve essere necessariamente analizzata in una prospettiva duale richiedendo, quale elemento imprescindibile, che sussista il consenso di entrambi i coniugi. Ciò si pone in linea con quelli che sono i connotati proprio del riformato istituto della responsabilità genitoriale che prevede, accanto alle decisioni che ciascuno dei genitori può prendere autonomamente nell’interesse dei figli, anche un nucleo di situazioni (come quella in esame) che per la sua rilevanza e per il potenziale pregiudizio che può apportare, richiede il consenso di entrambi i coniugi .

La nuova nozione di responsabilità genitoriale, infatti, non può più essere letta alla stregua di un potere di supremazia, proprio del vecchio concetto di patria potestà, cui faceva da contraltare uno stato di soggezione dei figli. Si tratta di una nozione dai contorni volutamente ampi e sfumati, un vuoto contenitore che compendia al suo interno il conflitto come una delle tante modalità di estrinsecazione e di realizzazione della famiglia.

Se dunque il coinvolgimento dei figli nelle decisioni fondamentali, sia che esse riguardino la sfera personale (come nel caso del trattamento di dati che agli stessi si riferiscano), sia che attengano al piano precipuamente educativo, rappresenta uno snodo fondamentale in questa nuova costruzione della relazione genitori/figli, ben si comprende il divieto di diffusione delle immagini dei minori, soprattutto se si tratta di bambini in tenerissima età con l’assoluta mancanza di maturità psicologica degli stessi.

Il pregiudizio insito nella diffusione sui social networks di immagini è quindi una problematica che conosce una declinazione peculiare se considerata in relazione a soggetti minori di età, soprattutto nel caso in cui non sia il minore ad avere il controllo dello strumento ma i contenuti siano pubblicati da soggetti terzi: la considerazione della estrema capacità diffusiva del web porta infatti con sé la consapevolezza che “Un post su facebook non è mai per soli amici” .

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